Bando per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà
In applicazione della legge regionale n. 29 del 10 agosto 2012 “Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà”, il presente bando intende promuovere a titolo di sperimentazione, l’istituzione di un fondo per la concessione di prestiti a tasso zero da parte dei Comuni per il pagamento di spese mediche e di canoni di affitto per abitazioni non di lusso.
I prestiti assegnati, il cui valore massimo non può superare la cifra di € 5.000,00 per ciascun nucleo, saranno restituiti ai Comuni secondo piani personalizzati e concordati. Le somme restituite andranno recuperate sul fondo istituito dagli stessi comuni e riattivate quali risorse a disposizione in ordine ad ulteriori richieste di prestito da parte dei soggetti ex L.R. 29/2012.
Chi può accedere?
Al prestito possono accedere le famiglie monoparentali, ossia i nuclei (ex art. 1, comma 1 della L.R. n. 29/2012) composti da un solo genitore e uno o più figli minori risultanti dallo stato di famiglia e dal certificato di residenza;
Il nucleo monoparentale deve avere un valore Isee relativo all’anno 2012 non inferiore a € 5.000,00 e non superiore ad € 25.000,00;
Il nucleo monoparentale deve essere residente nella Regione del Veneto;
Nel caso in cui un componente del nucleo monoparentale abbia una cittadinanza non comunitaria deve possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace.
Tra gli aventi diritto le priorità riguardano quei nuclei familiari in cui vi sia :
a) la presenza di un figlio non autosufficiente ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modificazioni;
b) la presenza di un riconosciuto disagio psicofisico dei componenti del nucleo familiare, certificato dal Servizio Sanitario Regionale (SSR);
c) la residenza nel territorio della Regione del Veneto da almeno 2 anni ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 2, comma 2, lett. b) della L.R. 29/2012, per le quali è sufficiente la sola residenza nel territorio della Regione.
- Il cittadino richiedente, dal 21/10/2013 ed entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 21/11/2013, deve:
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compilare la “DOMANDA DEL PRESTITO” tramite procedura informatica oppure in formato cartaceo
ISTRUZIONI per la compilazione della procedura informatica da parte dei Cittadini
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recarsi presso il Comune di residenza e consegnare i documenti richiesti dal bando oppure inviare i documenti richiesti dal bando al Comune di residenza con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente (in caso di invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante).
Allegati
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