Emergenza COVID19 - Sospensione termini procedimentali

Pubblicata il 19/03/2020

Evidenziando che l’attività ordinaria degli uffici comunali è attualmente sospesa per disposizioni ministeriali, con il presente avviso si segnala che l’art.103, comma 1, del D.L. CURA ITALIA prevede la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti relativi agli atti amministrativi in scadenza. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento. (Art. 103, comma 1).
 
Tale disposto normativo si applica a tutti i procedimenti e, in particolare per gli uffici tecnici, la sospensione dei termini tra il 23 febbraio ed il 15 aprile, deve considerarsi per:
  • Pratiche edilizie sotto ogni forma o stato del procedimento (PDC, SCIA, CILA, SCIA AGIBILITA’, Procedimenti di Adozione e Approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi, Procedimenti SUAP in corso L.R. 55/12 ecc.) sia in merito alla formazione del silenzio assenso, che dell’eventuale scadenza dei termini per il ritiro;
  • Procedure sanzionatorie in materia di Abuso Edilizio;
  • Altri procedimenti quali rilascio CDU, ACCESSI AGLI ATTI, RESIDENZA, DEPOSITO FRAZIONAMENTI ecc…;
  • Comunicazioni di inizio e fine lavori, in scadenza nel periodo, da depositare ai sensi dell’art. 15 comma 2 del DPR 380/01;
  • Pratiche paesaggistiche sotto ogni forma o stato del procedimento (Ordinaria, Semplificata, Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, ecc.) sia in merito alla formazione del silenzio assenso, che dell’eventuale scadenza dei termini per il ritiro, efficacia, validità, e quant’altro;
  • Procedimenti espropriativi, indipendentemente dalla fase o stato di attuazione.
 
Si assicura che alla ripresa dell’attività degli uffici amministrativi verranno prioritariamente attuate le procedure connesse al ripristino delle pratiche sospese.
 
Si evidenzia altresì che l’art. 104 del Decreto Legge n. 18, del 17 marzo 2020, ha prorogato al 31 agosto 2020, la validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020
 
                                                                                               IL SINDACO
                                                                                     F.to Prof.ssa Serena Cubico
 

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